IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/263/CEE del  Consiglio
del 29 aprile 1991, concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle  apparecchiature  per  terminali  di
telecomunicazione, incluso il  reciproco  riconoscimento  delle  loro
conformita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e  per  gli  affari  regionali,  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni e dell'indutria, del commercio e  dell'artigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per: 
    a)  "organismo  notificato",  un   organismo,   stabilito   nella
Comunita' europea, iscritto in un elenco  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee, designato per  una  o  piu'  delle
seguenti funzioni: 
    1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali  di
telecomunicazioni; 
    2)  certificazione  e  sorveglianza  dei  sistemi   di   qualita'
aziendale; 
    b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono: 
    1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella  misura  in  cui  tale
requisito non sia gia' contemplato dalla legge 18  ottobre  1977,  n.
791; 
    2)  alla  sicurezza  degli  operatori  delle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito  non  sia  gia'
contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791; 
    3) alla compatibilita'  elettromagnetica,  nella  misura  in  cui
questi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico; 
    4) alla protezione della rete pubblica  di  telecomunicazioni  da
danni; 
    5)   alla   utilizzazione   efficace    dello    spettro    delle
radiofrequenze, se del caso; 
    6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con  le
apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al  fine  di
realizzare,   modificare,   tassare,   mantenere    e    interrompere
collegamenti reali o virtuali; 
    7)   all'interfunzionamento   tra    apparecchiature    terminali
attraverso  la  rete  pubblica   di   telecomunicazioni,   nei   casi
giustificati, definiti in sede comunitaria; 
    c)  "rete  pubblica   di   telecomunicazioni",   l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali
fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti  radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
    d) "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura  destinata  ad
essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico  o  altro
sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di  telecomunicazioni,
vale a dire: 
    1) essere collegata direttamente ad un  punto  terminale  di  una
rete pubblica di telecomunicazione o  interfunzionare  con  una  rete
pubblica di telecomunicazioni, in  quanto  collegata  direttamente  o
indirettamente ad un suo punto  terminale  per  la  trasmissione,  il
trattamento o la ricezione di informazioni; 
    e) "specifica  tecnica",  la  specificazione  che  figura  in  un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un  prodotto,
quali i livelli di  qualita',  le  prestazioni,  la  sicurezza  e  le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un  prodotto  per
quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i  metodi  di
prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura; 
    f) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo
normativo  riconosciuto  ai  fini  di  un'applicazione   ripetuta   o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria; 
    g) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata  da  norme
tecniche internazionali o europee valide nei paesi della Comunita'  e
contenente  solo  i  requisiti  essenziali,  la  cui  osservanza   e'
obbligatoria; 
    h) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla  idoneita'
di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica
di telecomunicazioni. 
          AVVERTENZA: 
              Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle 
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, 
               comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico 
            delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.